Orti di Carignano

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Regolamento

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Regolamento attuativo - ver. 3.1008

Introduzione
Queste norme, definite "regolamento attuativo", vengono emanate dal Consiglio di Amministrazione dell'associazione Orti di Carignano, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del nostro statuto per meglio chiarire alcune situazioni limite e rispondere a domande o dubbi espressi dai nostri associati durante gli anni nel corso delle nostre attività.
La versione 1.0207 viene approvata con seduta regolare il giorno 1 del mese di febbraio del 2007.versione 2.0507 viene approvata con seduta regolare il giorno 2 del mese di maggio 2007.versione 3.1008 viene approvata con seduta regolare il giorno 2 del mese di ottobre 2008.

A) numero del regolamento
Viene utilizzato un numero di versione per definire correttamente il regolamento per consentire l'immediata percezione di una sua possibile variazione. La numerazione è composta da due indicazioni: la prima sequenziale, a partire da 1, seguita da un punto e dalla data mese/anno, indicata con numero senza interruzione. La versione 1.0207 rappresenta la prima versione abbozzata del regolamento e viene approvata nel mese febbraio 2007. Le indicazioni di numero e le sedute di approvazioni vengono indicate nell'intestazione di questo documento.

B) nome dell'associazione
La denominazione corretta della nostra associazione, per quanto da statuto (articolo 1) sia virgolettato anche l'articolo, viene considerata oramai per consuetudine d'uso "Orti di Carignano" maiuscolando sia la O di "Orti" che la C di "Carignano". Ogni altra forma è da ritenersi scorretta o imprecisa. Le virgolette non sono da considerarsi indispensabili nella citazione del nome. L'articolo non è parte integrante del nome sociale.

C) responsabilità
I soci degli Orti di Carignano sono responsabili in prima persona per i danni da loro commessi nei confronti di cose o persone durante lo svolgimento di attività sociali.
L'associazione non risponde infatti di alcun fatto o danno sia causato da terzi sia causato da eventi naturali per quanto accaduto durante le attività da essa promosse.

D) reiscrizione dei soci
Come da statuto gli associati che non rigettino ufficialmente l'iscrizione (articolo 6), sono di fatto soci anche per l'anno successivo ma per prassi al termine dell'anno in cui si sono trovati reiscritti automaticamente, se non hanno versato come d'obbligo la quota sociale, verranno automaticamente espulsi per morosità (articolo 7), ma nulla osta a una loro successiva reiscrizione negli anni successivi.

E) rinnovo delle cariche
In occasione del rinnovo delle cariche sociali, in mancanza di proposte differenti o dimissioni dei soci detentori delle cariche in oggetto si considerano tacitamente rinnovate quelle del biennio precedente.

F) verbali
I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione non vengono più registrate su un libro cartaceo da alcuni anni e se ne ha traccia completa solamente in formato digitale all'interno dell'apposito sito internet (per una maggiore trasparenza) e l'approvazione scritta del presidente è stata sostituita da una tacita approvazione verbale mentre si ritiene ovvio che l'estensore dei verbali approvi quanto scritto.
Necessarie di verbali (articolo 16) sono anche le riunioni generali dell'Assemblea degli Associati il cui testo viene riportato di seguito ai verbali del Consiglio di Amministrazione. Il fatto che debba essere firmato da due testimoni viene integrato dal fatto che testimoniano la veridicità dello stesso il presidente ed il segretario nella loro qualità di soci: viene quindi sottoscritto, come i verbali del Consiglio d'Amministrazione, dal presidente e dal segretario.

G) albo
Viene definito "Albo" dell'associazione la pagina internet dell'associazione (con particolare riferimento alla pagina delle novità) e come tale idonea a ricevere gli avvisi di convocazione per l'Assemblea degli Associati.

H) adesione ad altre organizzazioni
L'Associazione può costituire o aderire ad organizzazioni o a federazioni tra associazioni analoghe eventualmente anche adeguando le proprie strutture ed il proprio Statuto con il presente Regolamento qualora le norme di tali organizzazioni lo richiedano.


I) doveri e diritti dei soci
- Diritti:
I soci possono esercitare diritto di voto se maggiorenni e in regola con il pagamento delle quote sociali (articolo 14) almeno una volta l'anno (articolo 13); possono effettuare ed attuare attività legate agli scopi sociali (articolo 3).
- Doveri:
I soci sono tenuti a conoscere e osservare lo statuto e questo regolamento; a versare una quota annuale e le quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione per poter partecipare ad attività sociali per le quali è prevista un'iscrizione.
Tutti gli associati (anche se membri del Consiglio di Amministrazione ed i soci eventualmente sospesi) sono tenuti al versamento di quote straordinarie, qualora fossero deliberate dal Consiglio di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea degli associati, volte ad integrare la cassa sociale.
Le somme versate all'Associazione, a qualunque titolo, non sono rimborsabili ai sensi dell'Art. 37 del Codice Civile.

L) modalità di accettazione di nuovi soci
Per divenire soci è necessario presentare domanda di ammissione. Questa verrà considerata automaticamente accolta, ma se qualche Consigliere solleverà la richiesta di esclusione verrà messa ai voti. Dopo un mese, se non altrimenti deciso, la domanda è da intendersi automaticamente accettata.
In caso di voto contrario del Consiglio di Amministrazione, l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni, al Presidente che dovrà in questo caso sottoporre la domanda di ammissione all'Assemblea degli associati per una decisione definitiva.
La domanda di ammissione può essere inoltrata ed accettata a voce, ma è meglio se scritta sull'apposito modulo; può anche essere scritta su carta semplice ma deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
nome, cognome, anno di nascita, residenza (e domicilio se diverso dalla residenza) e numero telefonico; meglio l'indicazione di una e-mail. di aver preso conoscenza e di volersi attenere allo Statuto ed al Regolamento.

M) modalità per l'allontanamento dei soci
I soci possono essere sospesi o espulsi qualora deliberatamente arrechino danni morali o materiali all'associazione (espulsione per indegnità).
Le sospensioni e le espulsioni saranno valide quando, dopo essere state decise dal Consiglio d'Amministrazione, verranno ratificate dal Collegio dei Probiviri. Le espulsioni (ma non le sospensioni) dei soci fondatori saranno valide se ratificate anche dalla maggioranza degli stessi fondatori.
I soci sospesi non hanno diritto di voto per tutto il periodo della loro sospensione e durante tale periodo sono esclusi da qualunque attività sociale.
I soci espulsi perdono la qualifica di socio e i relativi diritti. I soci espulsi che lo desiderino possono presentare domanda di riammissione a partire dall'anno successivo all'espulsione.

N) compiti dell'Assemblea degli Associati
L'Assemblea degli Associati è costituita dai soci convocati in assemblea pubblica che siano in regola con il pagamento delle quote (secondo articolo 14) e che non siano sospesi o espulsi. Ogni socio con diritto di voto può delegare altri a votare in suo nome (articolo 15) ma nessuno può portare più di due deleghe.
Spetta all'Assemblea degli Associati: approvare il bilancio (articolo 9); eleggere due consiglieri ogni anno (articolo 8) che se non eletti vengono considerati implicitamente riconfermati i consiglieri uscenti; stabilire gli orientamenti generali delle attività dell'Associazione; deliberare su argomenti attinenti alla gestione ed allo sviluppo dell'Associazione proposti dal Consiglio d'Amministrazione; decidere sull'adesione a organizzazioni o federazioni; ratificare eventuali integrazioni straordinarie della cassa deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Le modalità di votazione a meno che non siano diversamente stabilite dall'Assemblea stessa sono: votazione a scrutinio palese per alzata di mano e a maggioranza secondo Art. 21 del Codice Civile.

O) il collegio dei probiviri
I membri del Collegio dei Probiviri, come quelli del Consiglio di Amministrazione, sono rieleggibili e vengono automaticamente rieletti (punto E del regolamento) alle loro cariche precedenti qualora non rassegnino le dimissioni o non vi siano nuove candidature o proposte.
Il Collegio è composto da tre persone elette dal Consiglio di Amministrazione (articolo 18) e dura in carica tre anni. La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione eccetto quella di Presidente.
E' compito del Collegio valutare sospensioni o espulsioni eventuali e potrà ratificare la delibera o annullarla.
I soci possono appellarsi al Collegio dei Probiviri per lamentare ingiustizie o torti subiti ed il Collegio ha il compito di indagare sui medesimi e di inoltrare al Consiglio Direttivo una relazione con eventuali proposte di soluzioni pratiche.
Sono anche compiti del Collegio: l'interpretazione delle norme dello Statuto che verranno poi integrate nel regolamento; l'appianamento di eventuali conflitti tra organi sociali; la verifica (qualora richiesto) della legittimità delle decisioni degli organi sociali e qualora ravvisi incoerenza o illiceità lo fa presente al Consiglio di Amministrazione e/o all'Assemblea degli Associati.





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