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Regolamento
attuativo - ver. 3.1008
Introduzione
Queste norme, definite "regolamento attuativo", vengono
emanate dal Consiglio di Amministrazione dell'associazione Orti
di Carignano, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del nostro
statuto per meglio chiarire alcune situazioni limite e rispondere
a domande o dubbi espressi dai nostri associati durante gli
anni nel corso delle nostre attività.
La versione 1.0207 viene approvata con seduta regolare il giorno
1 del mese di febbraio del 2007.versione 2.0507 viene approvata
con seduta regolare il giorno 2 del mese di maggio 2007.versione
3.1008 viene approvata con seduta regolare il giorno 2 del mese
di ottobre 2008.
A) numero del regolamento
Viene utilizzato un numero
di versione per definire correttamente il regolamento per consentire
l'immediata percezione di una sua possibile variazione. La numerazione
è composta da due indicazioni: la prima sequenziale, a partire
da 1, seguita da un punto e dalla data mese/anno, indicata con
numero senza interruzione. La versione 1.0207 rappresenta la
prima versione abbozzata del regolamento e viene approvata nel
mese febbraio 2007. Le indicazioni di numero e le sedute di
approvazioni vengono indicate nell'intestazione di questo documento.
B) nome dell'associazione
La denominazione corretta
della nostra associazione, per quanto da statuto (articolo 1)
sia virgolettato anche l'articolo, viene considerata oramai
per consuetudine d'uso "Orti di Carignano" maiuscolando
sia la O di "Orti" che la C di "Carignano".
Ogni altra forma è da ritenersi scorretta o imprecisa. Le virgolette
non sono da considerarsi indispensabili nella citazione del
nome. L'articolo non è parte integrante del nome sociale.
C) responsabilità
I soci degli Orti di Carignano
sono responsabili in prima persona per i danni da loro commessi
nei confronti di cose o persone durante lo svolgimento di attività
sociali.
L'associazione non risponde infatti di alcun fatto o danno sia
causato da terzi sia causato da eventi naturali per quanto accaduto
durante le attività da essa promosse.
D) reiscrizione dei soci
Come da statuto gli associati
che non rigettino ufficialmente l'iscrizione (articolo 6), sono
di fatto soci anche per l'anno successivo ma per prassi al termine
dell'anno in cui si sono trovati reiscritti automaticamente,
se non hanno versato come d'obbligo la quota sociale, verranno
automaticamente espulsi per morosità (articolo 7), ma nulla
osta a una loro successiva reiscrizione negli anni successivi.
E) rinnovo delle cariche
In occasione del rinnovo
delle cariche sociali, in mancanza di proposte differenti o
dimissioni dei soci detentori delle cariche in oggetto si considerano
tacitamente rinnovate quelle del biennio precedente.
F) verbali
I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione non
vengono più registrate su un libro cartaceo da alcuni anni e
se ne ha traccia completa solamente in formato digitale all'interno
dell'apposito sito internet (per una maggiore trasparenza) e
l'approvazione scritta del presidente è stata sostituita da
una tacita approvazione verbale mentre si ritiene ovvio che
l'estensore dei verbali approvi quanto scritto.
Necessarie di verbali (articolo 16) sono anche le riunioni generali
dell'Assemblea degli Associati il cui testo viene riportato
di seguito ai verbali del Consiglio di Amministrazione. Il fatto
che debba essere firmato da due testimoni viene integrato dal
fatto che testimoniano la veridicità dello stesso il presidente
ed il segretario nella loro qualità di soci: viene quindi sottoscritto,
come i verbali del Consiglio d'Amministrazione, dal presidente
e dal segretario.
G) albo
Viene definito "Albo"
dell'associazione la pagina internet dell'associazione (con
particolare riferimento alla pagina delle novità) e come tale
idonea a ricevere gli avvisi di convocazione per l'Assemblea
degli Associati.
H) adesione ad altre organizzazioni
L'Associazione può costituire
o aderire ad organizzazioni o a federazioni tra associazioni
analoghe eventualmente anche adeguando le proprie strutture
ed il proprio Statuto con il presente Regolamento qualora le
norme di tali organizzazioni lo richiedano.
I) doveri e diritti dei
soci
- Diritti:
I soci possono esercitare
diritto di voto se maggiorenni e in regola con il pagamento
delle quote sociali (articolo 14) almeno una volta l'anno (articolo
13); possono effettuare ed attuare attività legate agli scopi
sociali (articolo 3).
- Doveri:
I soci sono tenuti a conoscere
e osservare lo statuto e questo regolamento; a versare una quota
annuale e le quote stabilite dal Consiglio di Amministrazione
per poter partecipare ad attività sociali per le quali è prevista
un'iscrizione.
Tutti gli associati (anche se membri del Consiglio di Amministrazione
ed i soci eventualmente sospesi) sono tenuti al versamento di
quote straordinarie, qualora fossero deliberate dal Consiglio
di Amministrazione e ratificate dall'Assemblea degli associati,
volte ad integrare la cassa sociale.
Le somme versate all'Associazione, a qualunque titolo, non sono
rimborsabili ai sensi dell'Art. 37 del Codice Civile.
L) modalità di accettazione
di nuovi soci
Per divenire soci è necessario
presentare domanda di ammissione. Questa verrà considerata automaticamente
accolta, ma se qualche Consigliere solleverà la richiesta di
esclusione verrà messa ai voti. Dopo un mese, se non altrimenti
deciso, la domanda è da intendersi automaticamente accettata.
In caso di voto contrario del Consiglio di Amministrazione,
l'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni, al Presidente
che dovrà in questo caso sottoporre la domanda di ammissione
all'Assemblea degli associati per una decisione definitiva.
La domanda di ammissione può essere inoltrata ed accettata a
voce, ma è meglio se scritta sull'apposito
modulo; può anche essere scritta su carta semplice ma deve
contenere almeno le seguenti indicazioni:
nome, cognome, anno di nascita, residenza (e domicilio se diverso
dalla residenza) e numero telefonico; meglio l'indicazione di
una e-mail. di aver preso conoscenza e di volersi attenere allo
Statuto ed al Regolamento.
M) modalità per l'allontanamento
dei soci
I soci possono essere sospesi
o espulsi qualora deliberatamente arrechino danni morali o materiali
all'associazione (espulsione per indegnità).
Le sospensioni e le espulsioni saranno valide quando, dopo essere
state decise dal Consiglio d'Amministrazione, verranno ratificate
dal Collegio dei Probiviri. Le espulsioni (ma non le sospensioni)
dei soci fondatori saranno valide se ratificate anche dalla
maggioranza degli stessi fondatori.
I soci sospesi non hanno diritto di voto per tutto il periodo
della loro sospensione e durante tale periodo sono esclusi da
qualunque attività sociale.
I soci espulsi perdono la qualifica di socio e i relativi diritti.
I soci espulsi che lo desiderino possono presentare domanda
di riammissione a partire dall'anno successivo all'espulsione.
N) compiti dell'Assemblea
degli Associati
L'Assemblea degli Associati
è costituita dai soci convocati in assemblea pubblica che siano
in regola con il pagamento delle quote (secondo articolo 14)
e che non siano sospesi o espulsi. Ogni socio con diritto di
voto può delegare altri a votare in suo nome (articolo 15) ma
nessuno può portare più di due deleghe.
Spetta all'Assemblea degli
Associati: approvare il bilancio
(articolo 9); eleggere due consiglieri ogni anno (articolo 8)
che se non eletti vengono considerati implicitamente riconfermati
i consiglieri uscenti; stabilire gli orientamenti generali delle
attività dell'Associazione; deliberare su argomenti attinenti
alla gestione ed allo sviluppo dell'Associazione proposti dal
Consiglio d'Amministrazione; decidere sull'adesione a organizzazioni
o federazioni; ratificare eventuali integrazioni straordinarie
della cassa deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Le modalità di votazione a meno che non siano diversamente stabilite
dall'Assemblea stessa sono: votazione a scrutinio palese per
alzata di mano e a maggioranza secondo Art. 21 del Codice Civile.
O) il collegio dei probiviri
I membri del Collegio dei
Probiviri, come quelli del Consiglio di Amministrazione, sono
rieleggibili e vengono automaticamente rieletti (punto E del
regolamento) alle loro cariche precedenti qualora non rassegnino
le dimissioni o non vi siano nuove candidature o proposte.
Il Collegio è composto da tre persone elette dal Consiglio di
Amministrazione (articolo 18) e dura in carica tre anni. La
carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile
con qualsiasi altra carica dell'Associazione eccetto quella
di Presidente.
E' compito del Collegio valutare sospensioni o espulsioni eventuali
e potrà ratificare la delibera o annullarla.
I soci possono appellarsi al Collegio dei Probiviri per lamentare
ingiustizie o torti subiti ed il Collegio ha il compito di indagare
sui medesimi e di inoltrare al Consiglio Direttivo una relazione
con eventuali proposte di soluzioni pratiche.
Sono anche compiti del Collegio: l'interpretazione delle norme
dello Statuto che verranno poi integrate nel regolamento; l'appianamento
di eventuali conflitti tra organi sociali; la verifica (qualora
richiesto) della legittimità delle decisioni degli organi sociali
e qualora ravvisi incoerenza o illiceità lo fa presente al Consiglio
di Amministrazione e/o all'Assemblea degli Associati.
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